Nuova convenzione con Cassa Depositi e Prestiti
Uno strumento in più a favore delle imprese
Finanziamenti PMI con provvista Cassa Depositi e Prestiti
Si tratta di un finanziamento a medio e lungo termine, erogabile in virtù della concessione ad Confirete, da parte di CDP (Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.), di fondi destinati al sostegno delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) autonome operanti in Italia con un organico inferiore a 249 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), e che rispettino i requisiti per beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia.
I Finanziamenti PMI devono essere assistiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia per una quota non inferiore all’80% di ogni singolo prestito.
Il Finanziamento PMI è finalizzato al supporto di iniziative relative a:
a) investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI, ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI con durate 2, 3 e 5 anni; e/o
b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI con durata 7 (sette) anni.
Sono ammesse le operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi nei limiti previsti dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, incluse le operazioni di rinegoziazione/rifinanziamento purchè il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo rispetto all’importo del debito oggetto di rinegoziazione, nella misura minima del 25% (prevista dall’Art. 13 comma 1 lettera e) del D.L. 23/2020, come modificato in fase di conversione).
La “Convenzione” sottoscritta da Confirete e CDP prevede che i crediti derivanti dai finanziamenti erogati dal Confidi alla clientela (Piccole e Medie Imprese) debbano essere obbligatoriamente ceduti in garanzia a CDP, con relativa accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto e, se presente e ove ne ricorrano le condizioni, del garante. Fermo restando la facoltà per la parte mutuataria di esercitare, nei casi previsti dalla legge, la surroga di cui all’art. 120 quater del D. Lgs. 385/93 (Portabilità), è fatto altresì assoluto divieto al Confidi ed al cliente di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo finanziamento, ad eccezione della sopra citata cessione in garanzia a CDP.